lunedì 29 luglio 2013

REGOLAMENTO PER IL VERDE AD AVIGLIANO



È stato recentemente approvato dal Consiglio Comunale di Avigliano (PZ), il Regolamento sulla manutenzione del verde urbano. Nessun accenno alla Legge 10 del 2013, riguardante le "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" di cui abbiamo parlato in un precedente post del 18 febbraio scorso. Peccato. è un'occasione mancata. Come sempre ci si muove in maniera frettolosa e poco organica. Che dire poi del mancato aggancio al redigendo (?) Regolamento Urbanistico?
Pubblichiamo il Regolamento, per chiunque ne voglia fare buon uso e, soprattutto, per quelle persone che volontariamente desiderano tenere il proprio ambiente decoroso.




REGOLAMENTO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 14 DEL 19/6/2013

Articolo 1
Finalità
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione di piccoli interventi a tutela del patrimonio comunale e del verde urbano ed i rapporti tra il Comune di Avigliano e i soggetti privati chiamati a realizzare detti interventi.
2. Il Regolamento tende a favorire, stimolare e tutelare l’attività dei cittadini, in forma volontaria, volta al rispetto ed alla salvaguardia del patrimonio comunale e dell’ambiente urbano e rurale.
Articolo 2
Individuazione degli interventi
1. L'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del Settore tecnico addetto alle manutenzioni, entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento individuerà ed elencherà le aree sulle quali potrà essere consentita la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione del patrimonio e del verde pubblico e di conseguenza la loro realizzazione, eventuale gestione e cura da affidare a soggetti “privati” che operino in regime di volontariato.
2. Nell’individuazione delle aree di cui al comma 1, l’Amministrazione comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell’area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di intervento prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni e gli interventi proposti.
3. Attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza delle finalità
del presente regolamento e delle aree individuate.
Articolo 3
Soggetti ammessi
1. Possono accedere all’assegnazione delle aree di cui al precedente articolo 2, i seguenti soggetti:
a) “privati” :
  • organizzazioni di volontariato;
  • cittadini che dichiarano di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
  • associazioni e circoli, anche non riconosciuti formalmente;
  • istituti scolastici o singole classi;
  • singoli cittadini;

b) “sponsor” :
  • imprese e soggetti esercenti attività economiche o commerciali in genere.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 potranno presentare apposita richiesta all’Amministrazione comunale. Tale richiesta dovrà riportare ed essere corredata da quanto di seguito indicato:
  • generalità del richiedente e sua qualifica;
  • proposta dettagliata circa gli interventi che si intendono realizzare (progettazione e/o realizzazione e/o gestione e/o cura del bene facente parte del patrimonio comunale o del verde comunale);
  • elenco delle persone coinvolte nell’intervento e indicazione del responsabile per ogni rapporto da instaurarsi con l’Amministrazione comunale in ordine alla proposta formulata, con l’indicazione delle generalità del soggetto che dovrà sottoscrivere i predetti rapporti;
  • indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dello "sponsor" o del soggetto “privato”;
  • schema dell’insegna pubblicitaria o del cartello informativo, se richiesti, da realizzarsi secondo lo schema approvato dalla Giunta comunale.

Articolo 4
Oggetto degli interventi
1. Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini e l’impegno degli sponsor, sono finalizzati a creare le condizioni per una migliore salvaguardia e recupero del patrimonio comunale e una migliore e più soddisfacente gestione delle aree verdi comunali.
2. A tal fine si potranno distinguere le seguenti forme di intervento:
  • progettazione del verde e sua realizzazione anche in aree comunali non interessate da interventi specifici;
  • manutenzione e gestione ordinaria dell’area facente parte del patrimonio comunale assegnata, compresa la fornitura delle piantine stagionali, la potatura degli alberi esistenti, la concimazione ed il controllo e la pulizia delle erbe infestanti;
  • piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti in relazione a quanto previsto nella proposta presentata e nella convenzione;
  • esecuzione di laboratori di botanica e giardinaggio a scopo didattico educativo;
  • educazione al corretto uso del verde;
  • piccoli interventi di manutenzione in genere sul patrimonio comunale, quali possono essere ad esempio gli interventi su monumenti, piccoli tratti di strada, marciapiedi, ecc.

3. L’atto di assegnazione potrà concernere una o più delle forme di intervento indicate al comma 2. Il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione e gestione saranno contenute nella convenzione o accordo di collaborazione.
Articolo 5
Concorso dell’Amministrazione comunale
1. Limitatamente ai soggetti“privati” di cui al precedente articolo 3, il concorso dell’Amministrazione comunale è finalizzato essenzialmente a garantire a tali soggetti le risorse materiali o strumentali eventualmente occorrenti alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi, entro i limiti indicati con apposito atto della Giunta.
2. In particolare, in funzione dello scopo da perseguire, agli stessi potranno essere attribuiti l’esenzione da oneri nella produzione, e successivo smaltimento, dei rifiuti conseguenti all’intervento.
3. È esclusa ogni erogazione di risorse finanziarie in assoluto ivi compresa quella finalizzata a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all’intervento.
4. Gli assegnatari potranno avvalersi della facoltà di pubblicizzare gratuitamente la propria collaborazione tramite n. 1 insegna pubblicitaria e/o n. 1 cartello informativo collocati in loco. Detta insegna e/o cartello dovranno avere le dimensioni massime di cm. 60 x cm. 40 e dovranno comunque essere preventivamente approvati in sede di convenzione sulla base di preventivo schema prodotto al Comune. L’insegna o il cartello dovranno contenere il logo del Comune.
Articolo 6
Modalità di assegnazione degli interventi
1. Previa apertura di conforme istruttoria conseguente alla richiesta presentata, gli uffici comunali competenti si riservano di verificare l’idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotta dagli stessi. L’assegnazione degli interventi sarà effettuata con determinazione del Responsabile del Settore tecnico del Comune.
2. Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata dal competente Responsabile comunale tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:
  • valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell’intervento;
  • vicinanza dell’area richiesta alla sede del richiedente, con particolare riferimento ai soggetti “privati” (soprattutto se istituti scolastici o singole classi);
  • struttura del richiedente e personale coinvolto nell’iniziativa;
  • esecuzione buona e regolare di precedenti interventi similari.

3. L’istruttoria degli uffici deve compiersi entro 20 giorni dalla data di presentazione delle richieste di assegnazione.
4. Il Responsabile del Settore tecnico, entro 20 giorni dalla presentazione delle istanze, provvederà all’assegnazione approvando contestualmente lo schema di convenzione o accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata, nonché le eventuali forme di concorso concesse dall’Amministrazione comunale ai soggetti “privati”.
5. Il Responsabile competente per l’istruttoria, entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza, comunica agli interessati l’eventuale impossibilità ad accogliere la richiesta sulla base delle indicazioni del presente regolamento.
Articolo 7
Oneri a carico degli assegnatari
1. I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o dall’accordo di collaborazione.
2. Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell’intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all’Amministrazione comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.
3. In caso di assegnazione di un’area verde, la stessa mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.
4. Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete di lieve entità sono a totale carico del soggetto assegnatario.
5. Tutte le opere realizzate sull’area da parte del soggetto assegnatario, allo scadere della validità della convenzione, passeranno di proprietà comunale senza che l’assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.
Articolo 8
Durata della gestione
1. La durata della gestione dei singoli interventi sarà specificata nella convenzione o nell’accordo di collaborazione, e non potrà in ogni caso avere durata superiore ad anni 3.
2. È ammesso alla scadenza il rinnovo della gestione, e ciò sulla base di apposita richiesta che dovrà essere indirizzata al Comune dal soggetto privato interessato almeno due mesi prima della scadenza della gestione.
3. L’Amministrazione comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere o negare il rinnovo. Alla scadenza della gestione l’area dovrà essere consegnata al Comune con requisiti di corretta idoneità a tutti i livelli.
4. L’Amministrazione comunale - con proprio giudizio discrezionale motivato dalla necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell’area - potrà in ogni momento interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello in cui l’atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d’urgenza, un preavviso di 30 giorni.
5. Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.
6. La gestione sarà risolta di diritto, per fatto e colpa del soggetto assegnatario, nei seguenti casi:
  • quando l’area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
  • quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso da parte del pubblico.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la risoluzione sarà pronunciata con provvedimento del Responsabile del Settore tecnico, previo accertamento e contestazione al soggetto assegnatario.
8. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest’ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.
9. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la convenzione si intenderà decaduta e il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo al soggetto responsabile.
Articolo 9
Controlli
1. Nella convenzione o nell’accordo di collaborazione di cui al precedente articolo 6 è indicato l’ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell’intervento. La convenzione o l’accordo di collaborazione dovrà prevedere le forme e le cadenze di tali controlli che dovranno comunque essere almeno uno per ogni anno di durata della gestione. Di ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.
2. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione o nell’accordo di collaborazione, il responsabile del procedimento inoltrerà una formale contestazione al soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 7 giorni dalla contestazione stessa.
3. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari. La parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture da essi danneggiati, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell’ufficio competente, salvo che per quelle piante donate dall’ assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l’area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.
Articolo 10
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme di legge e regolamenti
in materia.

Il Regolamento e la Delibera del Consiglio Comunale, li trovate qui

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